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Ticket d’accesso a Venezia, quando si paga e dove, chi lo deve pagare e chi no? Chi si deve prenotare e chi no?
Molto è stato detto e scritto, ma c’è ancora un po’ di confusione sull’ormai noto contributo d’accesso alla città lagunare di 5 euro.
Il provvedimento prende origine dalla legge di Bilancio del 2019, poi aggiornata nel 2021, e il sindaco ha più volte ricordato che l’obiettivo è “quello di definire un nuovo sistema di gestione dei flussi turistici e di disincentivare il turismo giornaliero a Venezia in alcuni periodi, in linea con la delicatezza e unicità della città, per garantirle il pieno rispetto che si merita”.

CHI DEVE PAGARE IL TICKET D’ACCESSO
In estrema sintesi, pagheranno l’ingresso a Venezia centro storico, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 16, i visitatori giornalieri non residenti in Veneto, che non alloggiano all’interno del Comune di Venezia, e non rientranti tra le categorie degli esenti (elencate sotto).
Il contributo d’accesso sarà richiesto solo per 29 giorni quest’anno, i giorni “caldi” per la troppa affluenza turistica in una città delicata come Venezia. In quei giorni, chi non è tra gli esenti e si recherà in visita turistica a Venezia centro storico (non le isole della laguna) senza dormire in una struttura ricettiva, dovrà pagare il ticket di 5 euro.
Sarà possibile imbattersi in chi verifica il possesso del titolo o dell’esenzione, visto che ci sono steward alle porte di accesso alla città, come Piazzale Roma e la Stazione Santa Lucia, ma anche in altri punti. Le multe per chi trasgredisce vanno da 50 a 300 euro.

I GIORNI “CALDI”
Nei giorni 25, 26, 27, 28, 29 e 30 aprile del 2024, e nelle giornate 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 maggio 2024, come anche l’8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 giugno 2024 e il 6, 7, 13 e 14 luglio 2024 per entrare a Venezia è previsto il pagamento di un contributo di accesso, qualora non si rientri nelle ipotesi che danno diritto all’esenzione dal pagamento.

L’ORARIO
Il contributo d’accesso non è dovuto dalle ore 16.00 alle ore 8.30.

L’ESENZIONE e LA REGISTRAZIONE
Per acquisire il titolo di esenzione è necessario procedere alla registrazione e acquisire il relativo voucher di esenzione nel portale dedicato.
I residenti nel Comune di Venezia e i nati nel Comune di Venezia sono esclusi dal pagamento, per loro non è necessario acquisire alcun voucher di esenzione potendo dimostrare la loro condizione esibendo un documento che dimostri tale situazione. Per i minori di 14 anni che sono esclusi dal pagamento la condizione, se non evidente, può essere dimostrata esibendo un documento.
I possessori della Carta Europea della Disabilità (Disability Card) ed il relativo accompagnatore possono fruire dell’esenzione esibendo la carta, senza necessità di registrazione nel portale, e il personale appartenente alle Forze Armate e alle Forze dell’Ordine (compreso il personale dei Vigili del Fuoco) esibendo la tessera di servizio.

DOVE COMPRARE IL TICKET
Per quanto riguarda l’acquisto del ticket, oltre all’acquisto online sul portale dedicato al contributo d’accesso, con qr code, è possibile acquistarlo in tabaccheria o nelle biglietterie Actv, come già si fa per i biglietti dei vaporetti o dell’autobus, su cui sarà necessario apporre il proprio nome e cognome in un secondo momento.

Categorie a cui non è richiesta alcuna azione, né acquisto né prenotazione:

soggetti nati nel Comune di Venezia;
residenti nel Comune di Venezia;
minori di età inferiore a 14 anni.
(In caso di controllo, sarà solo necessario esibire un documento di identità).

Titolari della Carta Europea della Disabilità (Disability Card) e relativo accompagnatore.
In caso di controllo, sarà solo necessario esibire la Disability Card.

Personale appartenente alle Forze Armate e alle forze dell’Ordine (compreso il personale dei Vigili del Fuoco).
In caso di controllo, sarà necessario esibire la relativa tessera di servizio.

Categorie non paganti ma che devono richiedere l’esenzione:

lavoratori, anche pendolari:
– dipendenti, che prestano la propria attività lavorativa, continuativamente o anche temporaneamente, nella Città antica del Comune di Venezia o nelle altre isole minori della laguna;
– autonomi o imprenditori, aventi la loro sede d’affari o domicilio nella Città antica del Comune di Venezia o nelle altre isole minori della laguna;
– dipendenti o autonomi ed equiparati, o imprenditori che accedano, in ragione della propria attività lavorativa, alla Città antica del Comune di Venezia o alle altre isole minori della laguna;
studenti, anche pendolari, delle scuole di qualsiasi ordine e grado, degli istituti universitari e post universitari che hanno sede operativa nella Città antica del Comune di Venezia o nelle altre isole minori della laguna;
soggetti e dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l’IMU nel Comune di Venezia.

Ulteriori categorie non paganti ma che devono richiedere l’esenzione:

soggetti soggiornanti nelle strutture ricettive di cui all’articolo 2 del Regolamento dell’imposta di soggiorno del Comune di Venezia situate all’interno del territorio comunale e atte a fornire a qualsiasi titolo ospitalità a pagamento di carattere temporaneo, nella misura in cui siano soggetti all’imposta di soggiorno di cui all’art. 4, comma 1 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; detta esenzione è riconosciuta dal giorno di arrivo a quello di partenza presso la struttura ricettiva;
dimoranti iscritti nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art. 32 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;
residenti nella Città metropolitana di Venezia;
residenti nella Regione Veneto;
soggetti affetti da disabilità, la cui condizione sia certificata ai sensi della vigente normativa italiana ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104 o analoga normativa estera, ed eventuale accompagnatore, se non titolari della Carta Europea della Disabilità (Disability Card);
soggetti che pratichino terapie o che debbano effettuare una visita medica presso strutture sanitarie site nella Città antica del Comune di Venezia e nelle altre isole minori della laguna;
soggetti che assistano o accompagnino degenti presso strutture sanitarie site nella Città antica del Comune di Venezia e nelle altre isole minori della laguna;
soggetti che accedano alla Città antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna al fine di partecipare a competizioni sportive riconosciute dal CONI, sue Federazioni, o da Enti di Promozione Sportiva;
soggetti che accedano alla Città antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna, attraverso linee di TPL appositamente esercite per il trasposto esclusivo all’impianto sportivo, al fine di assistere alla relativa competizione sportiva;
amministratori pubblici e autorità pubbliche che si rechino nella Città antica del Comune di Venezia e nelle altre isole minori della laguna per ragioni istituzionali;
volontari che prestino il proprio servizio nella Città antica del Comune di Venezia e nelle altre isole minori della laguna, in occasioni di eventi e/o manifestazioni organizzate o patrocinate dall’Amministrazione Comunale ed in quelle organizzate dalla Città Metropolitana di Venezia e dalla Regione Veneto, individuate con deliberazione di Giunta Comunale;
volontari che prestino il proprio servizio nella Città antica del Comune di Venezia e nelle altre isole minori della laguna in caso di emergenze;
locatari e loro componenti del nucleo familiare anagrafico, di un immobile sito nel Comune di Venezia, purché con contratto di locazione abitativa, ad uso non turistico;
persone in visita presso le case circondariali o di reclusione della Città antica del Comune di Venezia;
coniuge, unito civilmente, convivente come dichiarato ai sensi dell’art. 1, comma 37, della L. 20 maggio 2016, n. 76, parenti o affini fino al 3° grado di residenti nella Città antica del Comune di Venezia o nelle isole minori della laguna;
coniuge, unito civilmente, convivente come dichiarato ai sensi dell’art. 1, comma 37, della L. 20 maggio 2016, n. 76, parenti o affini fino al 3° grado del defunto, partecipanti al funerale nella Città antica del Comune di Venezia o nelle isole minori della laguna;
coniuge, unito civilmente, convivente come dichiarato ai sensi dell’art. 1, comma 37, della L. 20 maggio 2016, n. 76, parenti o affini fino al 3° grado in visita a soggetti ospitati presso strutture socio-sanitarie situate nella Città antica del Comune di Venezia o nelle isole minori della laguna;
parti processuali e persone convocate per ragioni di giustizia o altre ragioni di pubblico interesse presso uffici pubblici o giudiziari siti nella Città antica del Comune di Venezia e nelle altre isole minori della laguna;
soggetti che accedono esclusivamente alle aree del Ponte della Libertà, P.le Roma, Stazione Marittima e Isola Nova del Tronchetto, limitatamente al tempo che vi permangono;
soggetti che si rechino in visita a persone residenti nella Città antica o nelle isole minori o a persone iscritte allo schedario della popolazione temporanea con domicilio nella Città antica o nelle isole minori;
ulteriori eventuali accessi di natura temporanea purché non per fini turistici, autorizzati con deliberazione di Giunta Comunale.
studentesse e studenti delle scuole secondarie superiori in viaggio o visita di istruzione.
soggetti che debbano recarsi in Comune di Venezia per partecipare a consultazioni elettorali o referendarie

 

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